OIV o altra struttura analoga
Data:
24 Giugno 2021
“Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell’art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16”. (Cfr. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=33fdd62d0a778042617ffbb555aa38d1&;search=delibere%20anac )
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge n. 125/2013
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propriregolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, ((e ai soli principi generali)) di razionalizzazione e contenimento della spesa ((pubblica ad essi relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
La struttura analoga preposta ai Controlli è il RPCT.
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2021, 09:05